Nel panorama giuridico italiano, il rapporto di lavoro si fonda su un principio imprescindibile: la fiducia tra datore di lavoro e dipendente. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ribadisce con fermezza che la menzogna nel curriculum vitae, anche a distanza di anni dall’assunzione, può legittimare il licenziamento per giusta causa, sancendo un netto giro di boa nella tutela del vincolo fiduciario nel diritto del lavoro.
La fiducia come pilastro del rapporto di lavoro
Nel sistema normativo italiano, il contratto di lavoro non si limita a disciplinare l’esecuzione delle prestazioni professionali, ma si basa essenzialmente sulla lealtà e buona fede reciproca, come precisato dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile. Il venir meno di questo elemento – ad esempio attraverso la presentazione di dati falsi nel curriculum quali titoli di studio inesistenti o esperienze lavorative inventate – compromette radicalmente il rapporto contrattuale, rendendo impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto lavorativo.
Il caso esaminato dal Tribunale di Roma ha riguardato una hostess assunta a tempo indeterminato da una compagnia aerea di rilievo nazionale, che aveva dichiarato nel curriculum un’esperienza decennale nel settore e nella stessa azienda. Successivi approfondimenti hanno però confermato l’impossibilità tecnica di tale esperienza, poiché nel periodo indicato la compagnia era sottoposta a amministrazione straordinaria, condizione che vietava nuove assunzioni.

La sentenza n. 10463 del Tribunale di Roma ha stabilito che il licenziamento per giusta causa è legittimo anche in assenza di un regolamento aziendale che disciplini specificamente la condotta fraudolenta. Questo perché la falsità nelle dichiarazioni, in particolare quelle rese in forma scritta o verbale durante il processo di selezione, rappresenta una violazione del “minimo etico” indispensabile nel rapporto di lavoro.
Il giudice ha inoltre sottolineato che la responsabilità della lavoratrice è stata accertata sia sotto il profilo soggettivo, per la volontarietà della menzogna inserita nel curriculum, sia oggettivo, data la gravità della condotta che ha compromesso il rapporto fiduciario. Ne consegue che il datore di lavoro può procedere al licenziamento anche dopo anni dall’assunzione, qualora emergano prove di dichiarazioni mendaci finalizzate a ottenere un vantaggio indebito, come il superamento di candidati più qualificati.
In un contesto lavorativo sempre più digitalizzato, dove i controlli incrociati e gli algoritmi automatizzati incrementano le possibilità di individuare discrepanze nei curricula, la trasparenza totale diventa imperativa per chi cerca un impiego. Non solo i dati inseriti nel file curriculum, ma anche le comunicazioni via email, le dichiarazioni verbali ai recruiter e le autocertificazioni firmate all’atto dell’assunzione devono essere veritiere e documentabili.
Questa nuova interpretazione giurisprudenziale impone ai candidati di evitare qualsiasi forma di falsificazione, pena il rischio concreto di un licenziamento anche a distanza di molto tempo dall’inizio del rapporto di lavoro. La tutela della buona fede, dunque, si estende a tutte le fasi del processo di selezione e assunzione.
L’episodio in esame ha coinvolto una hostess, figura professionale con compiti ben precisi nel settore dell’aviazione civile. Gli assistenti di volo, sia maschili (steward) che femminili (hostess), sono personale addetto ai servizi complementari di bordo, con responsabilità che vanno dalla sicurezza dei passeggeri all’assistenza durante il volo. In Italia, la certificazione di questi professionisti è regolata dall’ENAC, che ne garantisce la preparazione tecnica e la capacità di gestire emergenze a bordo.
Data la natura delicata delle loro mansioni, che comprendono anche la gestione della sicurezza e il primo soccorso, l’integrità personale è un requisito imprescindibile. La menzogna nella dichiarazione delle proprie esperienze o competenze non solo compromette il rapporto di lavoro, ma può anche mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri e del personale stesso.